Alta Corte per
Decisione 29 marzo 1952 - 28 maggio 1952, n.
54
sui ricorsi del Commissario dello Stato
contro i decreti legislativi del Presidente della Regione in data 26 febbraio 1952 di recezione della legge
nazionale 15 dicembre 1949, n. 945; dellart. 9 della legge nazionale 14 giugno 1949, n. 410; dellart. 6 del D.L. dello Stato
8 aprile 1948, n. 514; della legge dello Stato 2 dicembre 1950, n. 944
e della legge 21 ottobre 1950 n. 981
Presidente: SCAVONETTI; Relatore ed Estensore: ORTONA; P. M.: EULA. Commissario Stato (Avv. St. CALENDA) - Regione Siciliana (Avv.ti PUGLIATTI e AUSIELLO).
Motivo comune dei ricorsi il seguente: i decreti legislativi del
Presidente della Regione Siciliana, stabilendo che le citate disposizioni
contenute in leggi nazionali sono applicabili nella Regione Siciliana, violano
il principio costituzionale che le leggi dello Stato hanno efficacia in tutto
il territorio nazionale, compresa
Il Procuratore generale ha concluso per laccoglimento dei ricorsi per
incostituzionalit dei decreti legislativi impugnati, sia sotto il profilo
della illegittimit di una legge regionale che dichiari applicabili in Sicilia
le leggi dello Stato, sia sotto il profilo che, in materia tributaria, non
spetta alla Regione una potest legislativa esclusiva; nonch, per il terzo
ricorso, in quanto
IN DIRITTO
I quattro ricorsi, denunciando un motivo comune di illegittimit costituzionale, possono essere decisi con unica pronuncia.
La questione fondamentale e assorbente dei ricorsi si concreta nellesaminare e decidere se sia incostituzionale la legge della Regione che stabilisca lapplicabilit in Sicilia di una legge dello Stato.
Tale questione stata gi risolta dallAlta Corte nel senso che le leggi
dello Stato, sia nella materia tributaria che nelle materie riservate alla
potest legislativa esclusiva della Regione, hanno efficacia e sono applicabili
in tutto il territorio nazionale, compresa
La difesa della Regione premesso che deve esser tenuto distinto il vigore formale della legge dalla sua sfera materiale di applicazione afferma che, se la vis imperativa della legge dello Stato non pu non esser generale, il suo campo di applicazione limitato alle materie attribuite alla potest legislativa esclusiva della Regione. Sennonch pur essendo in astratto fondata la premessa, non ne deriva in concreto la conseguenza sostenuta dalla Regione.
Invero posto che la legge dello Stato, quale espressione del potere sovrano del legislatore nazionale su tutto il territorio della Repubblica, efficace in tutto il territorio medesimo il suo campo di applicazioni deve coincidere con quello in cui la legge esplica la vis imperativa, salvo che un limite non risulti dalla legge medesima. Questo limite non pu rinvenirsi nella preesistente norma statutaria, che attribuisce alla Regione la potest legislativa esclusiva per alcune materie, poich trattasi di una norma di competenza e, come si gi rilevato nella decisione del 26 gennaio 1952, la eventuale violazione della sfera di competenza del legislatore regionale pu portare alla dichiarazione dincostituzionalit della legge statale, e quindi alla cessazione defficacia (art. 136 della Costituzione), e con essa di applicabilit in Sicilia, della legge medesima, non alla inefficacia e allinapplicabilit de jure et ex tunc.
N vale obiettare che in tal modo
A questi motivi che giustificano la soluzione adottata si deve aggiungere laltro attinente al principio della certezza del diritto, cui pur si richiamata la precedente decisione di questa Alta Corte: certezza che non si avrebbe ove il cittadino dovesse, legge per legge, disposizione per disposizione, stabilire se la legge dello Stato o la singola disposizione riguardi o meno materie riservate alla potest legislativa esclusiva della Regione.
Da tutto ci discende la incostituzionalit dei decreti legislativi del Presidente della Regione, con i quali stato stabilito che determinate leggi della Repubblica o che alcune disposizioni di queste «si applicano nella Regione Siciliana , e che i detti decreti legislativi entrano in vigore nel giorno della loro pubblicazione; mentre, come si rilevato, le leggi dello Stato avevano gi, per forza propria, efficacia ed applicazione nel territorio dellisola con la loro pubblicazione.
P. Q. M.
LAlta Corte previa riunione dei quattro ricorsi proposti dal Commissario dello Stato avverso:
I) il D.L.P. 26 febbraio 1952, recante
applicazione nella Regione Siciliana delle disposizioni della legge 15 dicembre
1949, n. 945, contenente modificazioni alla legge 8 marzo 1949 n.
2) il D.L.P. 26 febbraio 1952, recante applicazione nella Regione Siciliana dellart. 9 della legge 14 giugno 1949, n. 410, sul concorso dello Stato per la riattivazione dei pubblici servizi di trasporto in concessione;
3) il D.L.P. 26 febbraio 1952, recante applicazione nella Regione Siciliana delle disposizioni contenute nellart. 6 del D.L.P. 8 aprile 1948, n. 514;
4) il D.L.P. 26 febbraio 1952, recante applicazione nella Regione Siciliana delle disposizioni di carattere tributario, contenute nella legge 21 ottobre 1950, n. 981 e nella legge 2 dicembre 1950, n. 944.
DICHIARA
incostituzionali i predetti decreti legislativi e, per leffetto, li annulla.