Decisione 29 marzo 1952 - 28 maggio 1952, n. 54

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Alta Corte per la Regione siciliana

 

Decisione 29 marzo 1952 - 28 maggio 1952, n. 54

sui ricorsi del Commissario dello Stato contro i decreti legislativi del Presidente della Regione in data 26 febbraio 1952 di recezione della legge nazionale 15 dicembre 1949, n. 945; dellart. 9 della legge nazionale 14 giugno 1949, n. 410; dellart. 6 del D.L. dello Stato 8 aprile 1948, n. 514; della legge dello Stato 2 dicembre 1950, n. 944 e della legge 21 ottobre 1950 n. 981

 

Presidente: SCAVONETTI; Relatore ed Estensore: ORTONA; P. M.: EULA. Commissario Stato (Avv. St. CALENDA) - Regione Siciliana (Avv.ti PUGLIATTI e AUSIELLO).

 

Motivo comune dei ricorsi il seguente: i decreti legislativi del Presidente della Regione Siciliana, stabilendo che le citate disposizioni contenute in leggi nazionali sono applicabili nella Regione Siciliana, violano il principio costituzionale che le leggi dello Stato hanno efficacia in tutto il territorio nazionale, compresa la Sicilia, senza che occorra una legge regionale di recezione; e violano altro principio che in materia tributaria la Regione ha potest legislativa complementare, e non esclusiva.

La Regione resiste ai ricorsi, deducendo sul primo punto che le leggi dello Stato, pur entrando in vigore fin dalla loro emanazione, non sono applicabili in Sicilia, per le materie riservate alla potest legislativa esclusiva della Regione, se non vi sia una legge regionale che lo stabilisca; e sul secondo punto che, per i tributi riservati dallo Statuto alla Regione, questa ha potest legislativa esclusiva.

Il Procuratore generale ha concluso per laccoglimento dei ricorsi per incostituzionalit dei decreti legislativi impugnati, sia sotto il profilo della illegittimit di una legge regionale che dichiari applicabili in Sicilia le leggi dello Stato, sia sotto il profilo che, in materia tributaria, non spetta alla Regione una potest legislativa esclusiva; nonch, per il terzo ricorso, in quanto la Regione ha legiferato in materia di giurisdizione, che riservata in modo assoluto allo stato.

IN DIRITTO

I quattro ricorsi, denunciando un motivo comune di illegittimit costituzionale, possono essere decisi con unica pronuncia.

La questione fondamentale e assorbente dei ricorsi si concreta nellesaminare e decidere se sia incostituzionale la legge della Regione che stabilisca lapplicabilit in Sicilia di una legge dello Stato.

Tale questione stata gi risolta dallAlta Corte nel senso che le leggi dello Stato, sia nella materia tributaria che nelle materie riservate alla potest legislativa esclusiva della Regione, hanno efficacia e sono applicabili in tutto il territorio nazionale, compresa la Sicilia, con la loro emanazione, salvo che le leggi medesime non pongano limiti territoriali alla loro applicazione, o che non sia gi in vigore una legge regionale sullo stesso oggetto; dal che deve dedursi la illegittimit costituzionale delle leggi della Regione che, partendo dal principio opposto, stabiliscano lapplicabilit delle leggi dello Stato nel territorio dellisola e da una data diversa. E lAlta Corte non ritiene di doversi allontanare da tali decisioni.

La difesa della Regione premesso che deve esser tenuto distinto il vigore formale della legge dalla sua sfera materiale di applicazione afferma che, se la vis imperativa della legge dello Stato non pu non esser generale, il suo campo di applicazione limitato alle materie attribuite alla potest legislativa esclusiva della Regione. Sennonch pur essendo in astratto fondata la premessa, non ne deriva in concreto la conseguenza sostenuta dalla Regione.

Invero posto che la legge dello Stato, quale espressione del potere sovrano del legislatore nazionale su tutto il territorio della Repubblica, efficace in tutto il territorio medesimo il suo campo di applicazioni deve coincidere con quello in cui la legge esplica la vis imperativa, salvo che un limite non risulti dalla legge medesima. Questo limite non pu rinvenirsi nella preesistente norma statutaria, che attribuisce alla Regione la potest legislativa esclusiva per alcune materie, poich trattasi di una norma di competenza e, come si gi rilevato nella decisione del 26 gennaio 1952, la eventuale violazione della sfera di competenza del legislatore regionale pu portare alla dichiarazione dincostituzionalit della legge statale, e quindi alla cessazione defficacia (art. 136 della Costituzione), e con essa di applicabilit in Sicilia, della legge medesima, non alla inefficacia e allinapplicabilit de jure et ex tunc.

N vale obiettare che in tal modo la Regione sarebbe costretta ad impugnare tutte le leggi approvate dal Parlamento nelle materie in cui essa abbia competenza esclusiva, perch a prescindere che si tratterebbe, se mai, di un inconveniente, e che daltra parte da presumere che il legislatore statale intenda osservare, come prescritto dalle norme costituzionali, i limiti delle rispettive competenze tale necessit in pratica non sussiste quando la Regione non ha interesse dimpedire lapplicazione in Sicilia della legge statale; oltre che la Regione medesima, senza dover ricorrere allimpugnativa della legge statale, pu sempre emanare una propria legge, che si sostituisce a quella dello Stato o che la previene.

A questi motivi che giustificano la soluzione adottata si deve aggiungere laltro attinente al principio della certezza del diritto, cui pur si richiamata la precedente decisione di questa Alta Corte: certezza che non si avrebbe ove il cittadino dovesse, legge per legge, disposizione per disposizione, stabilire se la legge dello Stato o la singola disposizione riguardi o meno materie riservate alla potest legislativa esclusiva della Regione.

Da tutto ci discende la incostituzionalit dei decreti legislativi del Presidente della Regione, con i quali stato stabilito che determinate leggi della Repubblica o che alcune disposizioni di queste «si applicano nella Regione Siciliana , e che i detti decreti legislativi entrano in vigore nel giorno della loro pubblicazione; mentre, come si rilevato, le leggi dello Stato avevano gi, per forza propria, efficacia ed applicazione nel territorio dellisola con la loro pubblicazione.

 

P. Q. M.

 

LAlta Corte previa riunione dei quattro ricorsi proposti dal Commissario dello Stato avverso:

I) il D.L.P. 26 febbraio 1952, recante applicazione nella Regione Siciliana delle disposizioni della legge 15 dicembre 1949, n. 945, contenente modificazioni alla legge 8 marzo 1949 n. 75, in materia di costruzioni navali;

2) il D.L.P. 26 febbraio 1952, recante applicazione nella Regione Siciliana dellart. 9 della legge 14 giugno 1949, n. 410, sul concorso dello Stato per la riattivazione dei pubblici servizi di trasporto in concessione;

3) il D.L.P. 26 febbraio 1952, recante applicazione nella Regione Siciliana delle disposizioni contenute nellart. 6 del D.L.P. 8 aprile 1948, n. 514;

4) il D.L.P. 26 febbraio 1952, recante applicazione nella Regione Siciliana delle disposizioni di carattere tributario, contenute nella legge 21 ottobre 1950, n. 981 e nella legge 2 dicembre 1950, n. 944.

 

DICHIARA

 

incostituzionali i predetti decreti legislativi e, per leffetto, li annulla.